Si informa che in data 22.09.2020 è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 15104 del 22/09/2020 della Regione Toscana, con il quale, in ottemperanza all’art. 40-bis, comma 6, della L.R. 62/2018, come modificata dalla L.R. 68/2020, si approva il facsimile del tesserino identificativo degli hobbisti e il modello di domanda per il rilascio del tesserino medesimo.
Si riporta il testo dell’articolo di legge indicato e si allega il modello per la richiesta del tesserino.
Art. 40 bis
Mercatini degli hobbisti
- Nei mercatini degli hobbisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.
- Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a sei ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività.
- Gli hobbisti devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare.
- Ai fini del rilascio del tesserino, l’hobbista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
- Il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni.
- La Giunta regionale definisce le caratteristiche del tesserino di riconoscimento, il quale deve essere numerato e, in particolare, deve contenere:
- a) le generalità e la fotografia del partecipante;
- b) un numero di spazi per la vidimazione non superiore a sei.
- Il tesserino deve essere vidimato dal comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica.
- Ciascun hobbista consegna al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l’elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L’elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico.
- Alle merci in vendita si applicano le disposizioni di cui all’articolo 100 in materia di pubblicità dei prezzi.
- Il tesserino viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di cui all’articolo 11.