Si informa che in data 22.09.2020 è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 15104 del 22/09/2020 della Regione Toscana, con il quale, in ottemperanza all’art. 40-bis, comma 6, della L.R. 62/2018, come modificata dalla L.R. 68/2020, si approva il facsimile del tesserino identificativo degli hobbisti e il modello di domanda per il rilascio del tesserino medesimo.

Si riporta il testo dell’articolo di legge indicato e si allega il modello per la richiesta del tesserino.

 

Art. 40 bis

Mercatini degli hobbisti 

  1. Nei mercatini degli hobbisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.
  2. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a sei ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività.
  3. Gli hobbisti devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare.
  4. Ai fini del rilascio del tesserino, l’hobbista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
  5. Il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni.
  6. La Giunta regionale definisce le caratteristiche del tesserino di riconoscimento, il quale deve essere numerato e, in particolare, deve contenere:
  7. a) le generalità e la fotografia del partecipante;
  8. b) un numero di spazi per la vidimazione non superiore a sei.
  9. Il tesserino deve essere vidimato dal comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica.
  10. Ciascun hobbista consegna al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l’elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L’elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico.
  11. Alle merci in vendita si applicano le disposizioni di cui all’articolo 100 in materia di pubblicità dei prezzi.
  12. Il tesserino viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di cui all’articolo 11.

 

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