Servizi in rete
Art. 7, c. 3 d.lgs. 82/2005 Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005 consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo. Relazione annuale sui servizi pubblico locali a rilevanza economica Il D.Lgs. n. 201/2022, art. 30 e 31, fornisce indicazioni agli enti locali sulla necessità di effettuare verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e pubblicare [...]